Cronaca

Tar di Catania si è espresso: osteopati possono lavorare!

Tar di Catania – Nel marzo 2020 una denuncia fatta da un’associazione di fisioterapisti, ha scosso l’osteopatia catanese e non solo. Un vero e proprio terremoto, che mise a rischio il lavoro di migliaia di professionisti in tutta Italia.

L’associazione denunciava alle istituzioni il fatto che, nel 2018 essendo stata riconosciuta come professione sanitaria con legge del 2018, per l’esercizio dell’attività di Osteopatia fosse necessaria la laurea in medicina o in fisioterapia.

I controlli, scattati immediatamente da parte del gruppo Nas dei Carabinieri e dell’Asp di Catania “avvalorati dal vuoto normativo”, hanno portato alla notifica di diffide ed avvisi di garanzia ad alcuni osteopati esercitanti nel territorio catanese, impedendo loro di continuare svolgere un’attività che portavano avanti da diversi anni.

Azioni legali al Tar di Catania

Da qui sono partite le azioni legali, dinanzi al Giudice amministrativo con il patrocinio dall’avvocato Dino Caudullo ed in sede penale con l’avvocato Alfio Grasso. 

Con estrema perseveranza, i due legali hanno portato avanti le vere ragioni per cui l’esercizio dell’attività di osteopata non richiede il possesso della laurea in medicina o in fisioterapia, rientrando nel novero delle libere attività regolate dalla legge 4/2013. 

Difatti, secondo il Tar di Catania, che sul punto ha condiviso in pieno la tesi difensiva del nostro collega ricorrente, ha errato il Ministero della Salute nell’indirizzare l’Asp ad inibire, mediante la diffida, l’esercizio dell’attività agli osteopati.

Risulta, pertanto, di palese evidenza che fin quando non verranno istituiti in Italia i corsi di laurea triennale in osteopatia ed istituiti i relativi albi professionali, nessun titolo specifico – tantomeno la laurea in medicina o fisioterapia – potrà essere richiesto per l’esercizio dell’attività di osteopata che resterà libera e regolata esclusivamente dalla legge 4/2013.

Il 24 settembre 2021, la professione osteopatica è stata riconosciuta ad interim, ma in assenza dei decreti attuativi della legge 3/2018, il percorso universitario (triennale), l’albo e le equipollenze dei titoli conseguiti dagli osteopati presenti sul territorio italiano, potrà continuare ad essere liberamente esercitata l’attività professionale di osteopata.

Dr. Francesco Mangrella (OSTEOPATA D.O.)

Mostra altro

Articoli correlati

Lascia un commento

Pulsante per tornare all'inizio

IlFaroSulMondo.it usa i cookies, anche di terze parti. Ti invitiamo a dare il consenso così da proseguire al meglio con una navigazione ottimizzata. maggiori informazioni

Le attuali impostazioni permettono l'utilizzo dei cookies al fine di fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Se continui ad utilizzare questo sito web senza cambiare le tue impostazioni dei cookies o cliccando "OK, accetto" nel banner in basso ne acconsenterai l'utilizzo.

Chiudi