Rifugiati: che diritti hanno in Italia?
I dati dell’Unhcr sui rifugiati parlano da soli: sono 68,5 milioni i rifugiati nel mondo, tra di essi vi sono rifugiati per motivi politici, ambientali, climatici e di guerra. In Italia la politica ha fatto della questione dei rifugiati la bandiera della continua campagna elettorale senza che mai nessuno si sia mai preso il disturbo di chiedere: Quali sono le differenze tra richiedenti asilo, profughi e migranti? E ancora, di quali diritti godono queste persone e se si, sono davvero rispettati?
In Italia i diritti sanciti dalla Costituzione sono sempre in bilico ed il più delle volte ignorate dalla politica e dalla popolazione che segue il più delle volte il pifferaio di turno. In Italia le condizioni di accoglienza sono pessime e tendono a peggiorare, questo è quanto affermato dal prof. Fulvio Vassallo Paleologo; molte recenti ricerche hanno dato conferma alle sue dichiarazioni a margine della giornata mondiale del profugo.
Nel mondo il numero dei rifugiati ha toccato la cifra di 68,5 milioni; queste persone si sono viste costrette ad abbandonare le proprie case e la nazione dove abitavano a causa di carestie, guerre, violenze e persecuzioni. A peggiorare le situazioni si sono aggiunte le crisi nella Repubblica Democratica del Congo, la guerra nel Sud Sudan e la fuga dal Bangladesh dei Rohingya.
Dei 68 milioni di rifugiati, 12 milioni hanno lasciato la propria casa nel 2017, la media che è stata calcolata è pari a 44.500 persone fuggite al giorno al ritmo di una ogni due secondi: i motivi principali sono la guerra a le persecuzioni dei regimi che hanno spinto ben 24 milioni di persone a chiedere asilo, mentre gli sfollati interni si aggirerebbero intorno ai 40 milioni.
Nella storia dell’umanità la figura del profugo non è nuova, la parola si riferisce a chi abbandona la propria nazione e la propria casa per le motivazioni già accennate: repressione, rivolte, povertà muovono coloro che vengono definiti profughi economici mentre le catastrofi naturali contraddistinguono coloro che vengono denominati rifugiati ambientali, anche se quest’ultimi non possono essere definiti rifugiati da un punto di vista prettamente giuridico: sotto questa definizione rientra anche chi abbandona la propria casa ma rimane all’interno del Paese di origine detti anche sfollati interni.
C’è da tenere in considerazione un altro fattore importante; dalla definizione di profugo deriva quello di rifugiato che è l’unica che viene giuridicamente riconosciuta ed è quella che permette l’ottenimento dello status da parte del Paese ospitante in base a quanto definito dalla Convenzione di Ginevra del 1951 e ratificata da 151 Stati. Il rifugiato viene quindi definito una persona che: “Nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dallo Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato”. L’Italia ha accettato tale definizione nella legge 722 del 1954.
Il Richiedente asilo è colui che ha presentato domanda di richiesta d’asilo ad un Paese terzo per ottenere il riconoscimento giuridico dello status di rifugiato, ma che è ancora in attesa di una risposta; in base a ciò il richiedente ha tutto il diritto di soggiornare nel Paese anche se sprovvisto di documentazione.
Altra categoria sono i beneficiari della protezione umanitaria e sussidiaria che altro non sono che profughi in condizione di estrema vulnerabilità sia sotto il profilo medico che quello sociale perché nel caso di rimpatrio potrebbero subire violenze, torture e condanna a morte; il diritto di asilo è tra i diritti fondamentali dell’uomo ed è garantito dall’articolo 10, comma terzo della Costituzione italiana: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”.
Del tutto assente in Italia è una legge organica sul diritti di asilo anche se la giurisprudenza ha stabilito che può essere riconosciuto in assenza di una disciplina apposita; la condizione di rifugiato è riconosciuta dal nostro ordinamento giuridico grazie all’adesione della Convenzione di Ginevra del 1951 e con la Convenzione di Dublino del 1990.
Una situazione molto chiara a saperla leggere, ma che non mette al riparo i diritti di chi richiede asilo in quanto la protezione è sempre più a rischio: procedure macchinose, condizioni di accoglienza pessime molte volte al limite con i minimi standard di decenza e molte volte la detenzione super i limiti previsti dalla legge; le condizioni di accoglienza sono pessime e non c’è nessuna possibilità che l’andamento possa mutare vista anche la continua propaganda e la narrazione che la politica italiana propone ad una popolazione che crede facilmente a quanto detto in Tv, solleticando gli istinti più reconditi veicolando e utilizzando il consenso dell’elettorato un elettorato che vede un’invasione massiccia: gli ultimi dati Eurispes ci dicono che la maggioranza degli italiani pensa che siano tra il 16 e il 25% della popolazione totale, mentre in realtà sono l’8 per cento.
di Sebastiano Lo Monaco