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Libertà di scelta. No al passaporto vaccinale

Libertà di scelta per il vaccino. No al passaporto vaccinale.

Obiettivi:
1 Libertà di scelta sul vaccino
2 NO al passaporto vaccinale
3 Libertà di scelta sui tamponi

Considerato l’articolo 3 della Costituzione

Considerato l’articolo 13 della Costituzione

Considerato l’articolo 32 della Costituzione

Considerato gli articoli 2, 5, 10/1, 21 della Convenzione di Oviedo

Considerato il Trattato di Norimberga

Considerato la legge n° 5 del 22/04/2001 Consiglio d’Europa e Parlamento Italiano

Considerato l’articolo 187 del Regolamento T.U.L.P.S. (R.D. 6.5.1940. n° 635)

Considerato l’articolo 9 della legge 194 del 1978

Considerato l’articolo 610 del Codice Penale

La petizione richiama le autorità a riconoscere come esistenti i diritti di libertà reclamati. In mancanza, a definitivo chiarimento si proporrà questo testo di legge.

Articolo 1 – La legge garantisce che ogni cittadino mantenga in ogni condizione la libera scelta nel sottoporsi o meno al vaccino, ovvero farmaco, ovvero trattamento sanitario, ovvero terapia genica attivi contro il Covid-19 e nuove forme virali che dovessero presentarsi nella società. Ivi comprese anche nuove forme di tipo malarico.

Articolo 2 – La legge proibisce ogni forma di discriminazione o limitazione nei confronti dei cittadini che non si siano sottoposti al vaccino, ovvero farmaco, ovvero trattamento sanitario, ovvero terapia genica attivi contro il Covid-19 e nuove forme virali che dovessero presentarsi nella società. Ivi comprese anche nuove forme di tipo malarico. La legge dunque non consente la creazione di patenti, passaporti vaccinali o simili.

Articolo 3 – La legge vieta, anche a livello di amministrazioni regionali o locali, enti, associazioni, organizzazioni, aziende pubblici o privati di creare patenti finalizzate ad identificare i cittadini che si siano volontariamente sottoposti, ovvero non sottoposti, al vaccino, ovvero farmaco, ovvero trattamento sanitario, ovvero terapia genica attivi contro il Covid-19 e nuove forme virali che dovessero presentarsi nella società. Ivi comprese anche nuove forme di tipo malarico.

Articolo 4 – È proibita ogni forma di discriminazione o limitazione nei confronti dei cittadini che non abbiano accettato di sottoporsi  al vaccino, ovvero farmaco, ovvero trattamento sanitario, ovvero terapia genica attivi contro il Covid-19 e nuove forme virali che dovessero presentarsi nella società, comprese anche nuove forme di tipo malarico, in ambito:
– lavorativo
– sociale
– ricreativo
– sportivo
– di accesso a servizi pubblici
– di accesso ai servizi sanitari 
– di trasporti pubblici e/o privati
– di accesso ai servizi di ristorazione e/o di tipo turistico o alberghiero anche a scopo lavorativo ed ogni in altra forma di aggregazione sociale

Articolo 5 – È proibita ogni imposizione di sottoporre persone sane al tampone di rilievo al Covid-19 e nuove forme virali, ivi comprese anche nuove forme di tipo malarico, che dovessero presentarsi nella società. In caso di patologia riscontrata la persona potrà scegliere la modalità con cui certificare la propria guarigione ovvero optare per la quarantena di 21 giorni come previsto dai protocolli in vigore. Pertanto il rifiuto di sottoporsi al tampone stesso non potrà generare discriminazione o limitazione nei confronti dei cittadini che non abbiano accettato di effettuarlo in ambito:

lavorativo
– sociale
– ricreativo
– sportivo
– di accesso a servizi pubblici
– di accesso ai servizi sanitari 
– di trasporti pubblici e/o privati
– di accesso ai servizi di ristorazione e/o di tipo turistico o alberghiero anche a scopo lavorativo ed ogni in altra forma di aggregazione sociale

Fasi del progetto:

1 Petizione on-line su piattaforma da identificare da inoltrare sia a livello governativo che ai tribunali che alla Corte Costituzionale nel caso la forma on line non bastasse si passa a:

2 Petizione cartacea da inoltrare ai soggetti indicati: Corte Costituzionale, Senato della Repubblica, Parlamento, tribunale Internazionale dell’Aia, Presidente della Repubblica nel caso anche questo passaggio non bloccasse la deriva legislativa verso obbligo o patente vaccinale:

3 Deposito del testo di legge in linea con gli obiettivi che dovrebbe, grazie ai richiami a tutte le normative costituzionali ed internazionali, bloccare il tutto e ottenere l’approvazione del Parlamento.

In mancanza la proposta si trasformerà automaticamente in un Referendum propositivo (se in vigore il nuovo articolo 97 della Costituzione) o abrogativo se nel frattempo sarà stata approvata una legge contraria anche ad uno solo degli obiettivi indicati in questa Petizione.

Anche in questo caso si ritiene che la Corte Costituzionale grazie ai richiami a tutte le normative costituzionali ed internazionali dovrebbe bloccare il tutto ritenendolo inutile in quanto già le norme esistenti prevedono queste tutele.

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